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SUPER GREEN PASS: COSA CAMBIA, LE REGOLE

Scopriamo di più sulla certificazione entrata in vigore il 6 dicembre.
SUPER GREEN PASS: COSA CAMBIA
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Dal 6 dicembre è in vigore in tutta Italia il super green pass. Cos’è e come si ottiene? Scopriamolo insieme.

 

 

Il cosiddetto super green pass entrato in vigore il 6 dicembre è una certificazione rinforzata, con nuove regole valide fino al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca. Viene rilasciata solo a chi si è vaccinato con doppia dose da meno di nove mesi e chi è guarito dal Covid da non più di sei, e permette, a chi ne è in possesso, di continuare a svolgere una serie di attività.

 

Per chi non è vaccinato quindi subentrano nuove restrizioni. Il semplice tampone negativo – 72 ore di validità per quello molecolare, 48 ore per quello antigenico – genera ora solo il green pass base.

 

 

Nello schema pubblicato sul sito del Governo i cittadini sono divisi in tre fasce. 

 

Chi NON ha il green pass, perché non vaccinato e perché non fa il tampone.

 

Chi possiede il green pass base, che si ottiene con la prima dose di vaccino, con la guarigione dal Covid (scaduta dopo i sei mesi) e con un tampone negativo, che dura 48 ore per l’antigenico e 72 per il molecolare.

 

Chi ha il super green pass (detto anche rafforzato) perché si è vaccinato con doppia dose da meno di nove mesi o è guarito dal Covid da non più di sei e può fare tutto.

 

 

Cosa cambia tra super green pass (o green pass rafforzato) e base?

Come ottenere il primo e il secondo? 

E chi ha ottenuto il green pass da vaccinazione o guarigione prima dell’entrata in vigore del certificato rafforzato, ne deve scaricare un altro?

 

Il green pass, per chi si è vaccinato con almeno due dosi e chi è guarito dal Covid da non più di sei mesi, diventa automaticamente un “super green pass”. Per chi si trova in questa posizione non cambia nulla e continuerà a usarlo per accedere ai luoghi pubblici per cui è previsto. Fino al 15 gennaio chi possiede questo documento rafforzato può accedere a tutto.

 

 

COME SI SCARICA

Il super green pass si scarica come abbiamo fatto finora: al termine della seconda dose (o della terza) o quando il medico ci consegna il certificato di avvenuta guarigione, arriva un SMS con il codice authcode per scaricare la certificazione dal sito dgc.gov.it o dall’app Immuni. In alternativa il pass si trova direttamente nell’app IO.

 

 

COME RECUPERARE IL CODICE

Sul sito dgc.gov.it è stata resa disponibile una sezione per recuperare il codice in autonomia. Bisogna indicare il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria, la modalità con la quale si ha diritto al green pass (vaccinazione, tampone, guarigione) e la data. Così tutti coloro che non hanno l’app IO, Immuni o il Fascicolo sanitario elettronico possono recuperare in autonomia il proprio green pass.

 

 

CONTROLLO GREEN PASS, AGGIORNATA L’APP VERIFICA C19

Dal 6 dicembre è necessario avere l’app Verifica C19 aggiornata per poter effettuare i controlli. Per controllare gli esercenti non dovranno scaricare una nuova app, ma semplicemente avviare l’aggiornamento di quella che già utilizzano. È stato pensato un aggiornamento che distingue i due tipi di certificazione – base e rafforzata – all’interno della stessa app. Dovrà essere chi controlla a sapere quale green pass verificare, a seconda dell’attività o del luogo in cui ci si trova. 

 

 

DOVE E PER COSA SERVE IL SUPER GREEN PASS

Fino al 15 gennaio chi possiede questo documento rafforzato può accedere a tutto. In tutte le zone, a parte le rosse, per entrare in cinema, teatri, stadi e palazzetti dello sport, bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche servirà il green pass “rafforzato”. Il tampone non sarà più accettato, come succedeva fino al 6 dicembre.

 

In zona arancione il super green pass “salva” alcune attività che, altrimenti, chiuderebbero. Solo per chi è vaccinato o guarito, infatti, saranno accessibili con il super green pass impianti sciistici, fiere, congressi e convegni, centri termali e parchi tematici e di divertimento, oltre che sale gioco.

 

 

COSA SI PUÒ FARE CON IL GREEN PASS BASE

Il green pass “base”, resta confermato sempre per accedere al luogo di lavoro, a meno che non esista un preciso obbligo vaccinale, esteso dal decreto legge 172 in vigore dal 27 novembre anche ai docenti, al personale amministrativo della scuola e della sanità, ai militari, alle forze di polizia e al personale del soccorso pubblico. 

 

Green pass base anche – in zona bianca e gialla – per salire sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza (treni ad alta velocità, intercity, aerei ecc), utilizzare i mezzi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale ossia metropolitane, autobus e tram.

 

E altresì, andare in palestra e in piscina e fare attività sportiva al chiuso, entrare in musei, fiere, convegni, centri termali, parchi divertimento, impianti di sci, partecipare a feste per cerimonie civili e religiose, alloggiare negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, accedere agli spogliatoi e alle docce, con l’eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Il green pass base è necessario anche agli atleti agonisti o di rilevanza nazionale.

 

 

QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHE RESTANO LIBERE

Non c’è necessità di alcun certificato per sedersi nei bar e ristoranti all’aperto. Non serve nessun tipo di certificato neppure per la consumazione al bancone del bar in zona bianca e gialla

 

Per quanto riguarda gli sport, a chi non è vaccinato o guarito dal Covid e non vuole fare il tampone non resta che la possibilità di praticarli all’aperto, dal tennis al calcetto, ma non sarà possibile accedere agli spogliatoi e alle docce. Resta confermato che non c’è mai bisogno di alcun certificato per fare la spesa o, in generale, lo shopping. Sarà poi sempre ammesso accedere agli uffici pubblici, in banca e in posta e partecipare alle cerimonie pubbliche in chiesa e in qualsiasi luogo di culto.

 

 

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni sono le stesse nei due casi. Chi accede alle attività vietate sarà multato con una sanzione che va da 400 a 1.000 euro, che può essere ridotta del 30% se si paga entro 5 giorni dalla contestazione, domenica e festivi esclusi.

 

Stessa sanzione per gli esercenti che non controllano green pass e super green pass, facendo accedere chiunque, ma in questo caso è prevista anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 10 giorni dopo tre multe

 

Rimangono invariate le sanzioni per i lavoratori. In questo caso la sanzione per chi va al lavoro senza green pass va da 600 a 1.500 euro, oltre alle eventuali sanzioni disciplinari. Chi verrà trovato senza green pass per cinque giorni di seguito sarà sospeso. Il datore di lavoro che non effettua i controlli rischia la sanzione da 400 a 1.000 euro.

 

 

LE SANZIONI PENALI PER FALSI E TRUFFE

Invariate anche le sanzioni penali per chi falsifica green pass o super green pass. In questo caso il reato sarà quello di falsità materiale commessa dal privato, previsto dall’articolo 482 del Codice penale, punito con la reclusione da quattro mesi a due anni

 

Nel caso di utilizzo di un pass falsificato da altri, il reato sarà quello di uso di atto falso, previsto dall’articolo 489 del Codice penale, punito con la pena della reclusione da due mesi a due anni. Se si utilizza il certificato di un’altra persona, scatterà il reato di sostituzione di persona previsto dall’articolo 494 del Codice penale e punito con la reclusione fino a un anno

 

Clicca qui per maggiori informazioni, oppure a questo link per una tabella dettagliata delle attività consentite nei vari casi.